Art. 4 — Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE
L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunita' diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.
Testo vigente dal 24 agosto 1998
