Disposizioni

Art. 4 — Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE

L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunita' diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;301~art4 · fonte su Normattiva