Disposizioni

Art. 11 — Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Testo vigente dal 3 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art11 · fonte su Normattiva