Disposizioni

Art. 12 — Copertura assicurativa e casi di esclusione

Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore. (( 1-bis. l'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche)).

Testo vigente dal 14 novembre 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art12 · fonte su Normattiva