Art. 14 — Concessione dell'elargizione
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La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
Testo in vigore dal 3 marzo 1999 al 4 dicembre 2018
