Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 10 — Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'eta' del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita' dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione e' operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'eta' del beneficiario e la cifra 75. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art10 · fonte su Normattiva