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Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 18 dicembre 2009 al 1 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2009-12-03;184~art1 · fonte su Normattiva