Art. 9 — Personale in stato di prigionia o disperso
Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
Testo vigente dal 1 agosto 2016
