Disposizioni

Art. 9 — Personale in stato di prigionia o disperso

Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Testo vigente dal 1 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art9 · fonte su Normattiva