Art. 23 — Personale comandato o fuori ruolo
L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e' sostituito dal seguente: "ART. 9. - Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. - 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti. 2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352".
Testo vigente dal 7 novembre 1989
