Art. 28 — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, va inteso nel senso che, per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa e' autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorche' destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, ed a sostenere tutti gli oneri connessi.
Testo vigente dal 7 novembre 1989
