[1]La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[2]Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art8 · fonte del testo