Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958. Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art9 · fonte del testo