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Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero per mezzo delle Amministrazioni statali o di altri Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria di tale categoria, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto. Tali ritenute vanno a favore dell'Amministrazione o dell'Ente che sostiene le spese di ricovero. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 74.
Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 2 febbraio 1954
