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((Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)). Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 74.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1954 al 11 aprile 1971
