La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.

Testo vigente dal 21 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;267~art1 · fonte del testo