E' data facolta' agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verra' indicato dalla "Cassa" stessa. Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito la "Cassa" puo' provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art14 · fonte del testo