Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le nor- mali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art15 · fonte del testo