Art. 1
Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1 gennaio 1971, in 200 e 100.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
