Art. 1
Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932. Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
Testo vigente dal 29 dicembre 1979
