Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 4-bis — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, ((muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama)), nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. Salvo che il ((porto di armi o di strumenti atti ad offendere)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:

  • a)da persone travisate o da piu' persone riunite;
  • b)nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
  • c)nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto ((nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto));
  • d)in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4bis · fonte su Normattiva