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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Gli assistenti del genio navale hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo 42 anni di eta' e 20 di servizio, come tutti i sott'ufficiali della R. marina.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]C. MIRABELLO. A. MAJORANA.

[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1907 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1906-12-27;692~art1 · fonte del testo