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La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10 giugno 1940, appartenenti anche in virtu' di atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, a persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalita' italiana, puo' essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o i loro aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra. Il prolungamento di durata e' accordato per annate intere, e non puo' eccedere il periodo massimo di cinque anni. Esso e' calcolato tenendo conto del periodo di tempo durante il quale l'attuazione e' stata sospesa e dei risultati della utilizzazione, del brevetto se la sospensione non e' stata totale.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;842~art1 · fonte del testo