Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-10;842~art2 · fonte del testo