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Il prolungamento non puo' essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore o per i quali non risultino adempiute le formalita' prescritte per la loro reintegrazione. Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa e' anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1950 al 6 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;842~art3 · fonte del testo