Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validita' dei brevetti per invenzioni industriali
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il prolungamento di durata, di validita' non e' dovuto il pagamento di annualita' di tasse. La domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di lire duemila.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1950 al 22 dicembre 2008
