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I terzi che, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validita' del brevetto che viene prolungata, e fino alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano in buona fede attuato l'invenzione oggetto del brevetto, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato nei limiti dello stesso.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;842~art5 · fonte del testo