Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 2010 al 13 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 2-nonies.
[2]1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio ((dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo)) ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche' ((all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e)) al prefetto ((territorialmente competente)) ((...)). ((2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies)). 3. ((L'Agenzia)) gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente ((dell'Agenzia del demanio competente per territorio)), secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze puo' avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Testo in vigore dal 4 aprile 2010 al 13 ottobre 2011
