Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità. costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) proposta in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Ed invero, la maggiore severità della sanzione è giustificata dalla circostanza della sottoposizione, con provvedimento del giudice, alla suddetta misura, cioè della maggiore pericolosità del colpevole, definitivamente accertata, sia pure per indizi.
Art. 3 cost. · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art6 · fonte su Normattiva