Art. 10 — Divieto di detenzione a scopo di commercio
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E' vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varieta' di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varieta' di vite, secondo le regole ivi previste. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresi' ai mosti e ai vini che:
- a)all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 5;
- b)contengono una delle seguenti sostanze:
- 1)bromo organico;
- 2)cloro organico, salvo le eventuali piccole quantita' che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel vigneto, come stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 3)fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11;
- 4)alcol metilico in quantita' superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e di vini rossi aventi un contenuto in alcol metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcol totale, purche' siano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto;
- c)all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione alla normativa vigente. Il vino, la cui acidita' volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, non puo' essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice prescritta dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della presente legge. La denaturazione deve essere comunicata entro il giorno stesso della sua effettuazione con lettera raccomandata, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi; nella comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati la quantita' e il luogo di detenzione. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori in un apposito conto separato e puo' essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
