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E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonche' dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicate le modalita' e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione dei citati preparati. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art25 · fonte su Normattiva