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E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie ((...)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art25 · fonte su Normattiva