Art. 29 — Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza
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I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, possono accedere liberamente anche ai depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte dell'UTF, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge. Gli esercenti di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione ufficiale prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
