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E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

  • a)chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 5;
  • b)chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 7;
  • c)chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni spontanee prevista dall'articolo 9, comma 3;
  • d)chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo;
  • e)chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2;
  • f)chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo;
  • g)chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 14, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma;
  • h)chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 6, relativa alle operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino;
  • i)chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 15, comma 3, primo periodo;
  • l)chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art39 · fonte su Normattiva