Art. 40 — Chiusura degli stabilimenti
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Per le infrazioni previste dagli articoli 33, 34, 35, commi 4, 11 e 13, e 36, commi 1, 3 e 4, il prefetto, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, su proposta del competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e dopo avere sentito gli interessati, puo' disporre la chiusura degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
