Art. 7 — Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
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In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti enologici e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di detenzione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione e nel confezionamento di prodotti non consentiti.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
