Art. 8 — Succhi d'uva da mosti con tasso alcolometrico inferiore all'8 per cento
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I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d'uve e di succhi d'uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa denuncia al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
