Art. 9 — Determinazione del periodo per le fermentazioni
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non puo' comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'allegato V, sezione C, punto 1, e sezione E, punto 6, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualita' e dei vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (VSQPRD), nonche' l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C1b) alle condizioni previste per le zone viticole C2 e C3b) di cui all'allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonche' per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
