((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))
Art. 2 — Prodotti esclusi dalla normativa
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Le disposizioni della presente legge non si applicano:
- a)ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
- b)a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;
- c)ai prodotti medicinali;
- d)ai prodotti cosmetici.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 27 gennaio 1991
