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Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  • a)ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
  • b)a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;
  • c)ai prodotti medicinali;
  • d)ai prodotti cosmetici.

Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 27 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art2 · fonte del testo