((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))
Art. 2 — Prodotti esclusi dalla normativa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1991 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1991 al 25 febbraio 1996
