[1]Societa' dell'informazioni

[2]Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

[3]1. Le Parti decidono di cooperare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), da esse ritenuto un settore chiave della societa' moderna e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per conseguire il traguardo di una societa' dell'informazione. Le comunicazioni in questo contesto includono le tecnologie nei settori delle poste, della tele e radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell'informazione. La cooperazione mira a:

[4](a) migliorare l'accesso degli enti pubblici e privati sudafricani ai mezzi di comunicazione, alle tecnologie dell'elettronica e dell'informazione attraverso il sostegno allo sviluppo di reti di infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e all'elaborazione di politiche adeguate concernenti la societa' dell'informazione in Sudafrica; (b) promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe in questo settore, in particolare nell'ambito delle tecnologie satellitari; (c) affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalle nuove tecnologie, dai processi di ristrutturazione istituzionale e settoriale e dal divario crescente tra servizi di informazione di base e servizi avanzati.

[5]2. La cooperazione comprende in particolare: (a) il dialogo su vari aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le questioni di regolamentazione e la politica del settore delle comunicazioni. (b) gli scambi di informazioni e l'eventuale assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di normalizzazione, di valutazione e di certificazione della conformita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nonche' di utilizzo delle frequenze; (c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare riguardo all'interconnessione delle reti e all'interoperabilita' delle applicazioni; (d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla societa' dell'informazione; (e) l'accesso delle organizzazioni sudafricane ai progetti o programmi della Comunita' sulla base delle intese che si applicano ai diversi settori considerati, e l'accesso, alle stesse condizioni, delle organizzazioni dell'Unione europea alle operazioni avviate dal Sudafrica.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art55 · fonte su Normattiva