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Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo, potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianita' al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo purche' siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianita' dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera.

Testo in vigore dal 12 luglio 1935 al 1 gennaio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1194~art2 · fonte del testo