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Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo, potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianita' al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo purche' siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianita' dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 dicembre 1936, n. 2382, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1937, n. 1497, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono prorogate a tutto l'anno 1937 le disposizioni di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1937 al 16 dicembre 2009
