Art. 4 — Richiamo di disposizioni abrogate
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva