Art. 16 (Intesa) — Beni culturali e ambientali
Lo Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sara' costituita una Commissione mista per le finalita' di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. La Commissione determina le modalita' di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche. Alla medesima Commissione e' data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
