1. Lo Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge sara' costituita una Commissione mista per le finalita' di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. 3. La Commissione determina le modalita' di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche. 4. Alla medesima Commissione e' data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art17 · fonte su Normattiva