Art. 8 (Accordo)
delle prestazioni australiane 1. Tenuto conto delle disposizioni del presente Articolo, qualora una pensione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta a una persona fuori dall'Australia in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, l'ammontare di tale prestazione sara' calcolato ai sensi della legislazione australiana, tuttavia nel determinare il reddito di tale persona allo scopo di calcolare detto ammontare, la prestazione corrisposta o dovuta in virtu' della legislazione italiana sara' valutata secondo le seguenti modalita':
- a)qualsiasi integrazione italiana e/o maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane comprese nell'importo complessivo di tale prestazione italiana non saranno prese in considerazione;
- b)la pensione sociale non legata a contributi che l'Italia eroga a scopo assistenziale non sara' presa in considerazione; e
- c)solo la parte della prestazione ottenuta dividendo per 300 il prodotto dei mesi completi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa (fino ad un massimo di 300) per l'importo di tale prestazione italiana, sara' presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito di detta persona. 2. Una persona, cui si riferisce il precedente paragrafo 1, avra' diritto ad usufruire dell'agevolazione nel calcolo del reddito di cui alla precedente lettera c) solo per il periodo in cui l'importo della prestazione australiana di cui e' titolare sia versato proporzionalmente. 3. Tenuto Conto delle pertinenti disposizioni del presente Articolo qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione d'orfano di entrambi i genitori, sia erogabile in virtu' del presente Accordo ad una persona che sia un residente australiano e fisicamente presente in Australia, il relativo ammontare sara' calcolato secondo le seguenti modalita':
- a)si calcolera' il reddito di tale persona in base alle leggi australiane non tenendo conto di qualsiasi prestazione italiana. ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana, e/o le prestazioni familiari italiane a, cui ha diritto detta persona;
- b)si sottrarra' l'importo di tale prestazione italiana, ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane dall'ammontare massimo della prestazione australiana; e
- c)alla parte della prestazione australiana, calcolata in base alla precedente lettera b), si applicheranno le disposizioni relative al calcolo dell'ammontare previste dalle leggi australiane tenendo conto del reddito che risulta dall'applicazione della lettera a). 4. Ai fini del presente Articolo e dell'applicazione delle leggi australiane, qualora un coniuge, de jure o de facto, oppure entrambi, abbiano diritto a ricevere una prestazione, o prestazioni italiane, l'importo di tale prestazione, o il totale delle prestazioni, dovra' essere suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
