Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Art. 16 — Cumulo dei periodi assicurativi

Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:

  • a)della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
  • b)della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Testo vigente dal 13 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 325/2003

    Questione infondata
    30 ottobre 2003

    L’errore incorso nella indicazione della disposizione censurata contenuto solo nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, essendo frutto di mero errore materiale, non è di ostacolo alla individuazione della norma rispetto alla quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, poiché la stessa ordinanza di rinvio consente la chiara individuazione della norma stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 16 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 201/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto il giudice 'a quò muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame è da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi; la norma citata è stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima. - Cfr., pure, S. nn. 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988, <<la cui 'ratio decidendì è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinerè: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione>>.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233~art16 · fonte su Normattiva