Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto il giudice 'a quò muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame è da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi; la norma citata è stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima. - Cfr., pure, S. nn. 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988, <<la cui 'ratio decidendì è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinerè: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione>>.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi