Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

Testo vigente dal 20 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-03-21;55~art5 · fonte su Normattiva