Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioe', sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformita' del voto 31 ottobre 1963, numero 269/ A, espresso dalla commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-02-17;119~art1 · fonte del testo