Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioe', sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformita' del voto 31 ottobre 1963, numero 269/ A, espresso dalla commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
