Art. 2
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All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con il recupero per eguale somma dei sussidi integrativi concessi per l'esercizio delle ferrovie stesse dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio dipendente dall'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
